I rilevatori di velocità fissi e mobili devono essere segnalati da cartelli ben visibili posti a non più di 4 km prima della postazione (da ripetere in presenza di incroci)  l’hanno stabilito, il 23 agosto 2007, i Ministeri dei Trasporti e dell’Interno (così come previsto dal decreto 117). Invece, la Polizia non deve segnalare i dispositivi di rilevamento “a inseguimento”: le “pistole laser” con cui si può misurare la velocità di un veicolo anche dall’abitacolo di un’altra auto, a sua volta in movimento. Quali indicazioni occorrono: • Cartelli temporanei o permanenti rettangolari e dello stesso colore degli altri segnali installati su quel tipo di strada (cioè verde in autostrada, blu sulle extraurbane); • Cartelli luminosi a messaggio variabile; • Dispositivi luminosi installati a bordo di veicoli. Sulle segnalazioni occorre la scritta “Controllo velocità” oppure “Rilevamento velocità”.Fonte:Al Volante Gazzetta Ufficiale N. 195 del 23 Agosto 2007 MINISTERO DEI TRASPORTI DECRETO 15 Agosto 2007 Attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione. IL MINISTRO DEI TRASPORTI di concerto con IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto l'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che disciplina i limiti di velocita'; Visto l'art. 3, comma l, lettera b), del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, che prescrive che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocita' devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del codice della strada, le cui modalita' di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno. Visti gli articoli 39 e 41 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che disciplinano rispettivamente i segnali verticali e i segnali luminosi; Visti gli articoli 77, 78, 79, 80, 81, 82, 124, 125 e 170 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che regolamentano la segnaletica verticale e i segnali luminosi particolari; Considerato che l'art. 3, comma l, lettera b), del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, si riferisce esclusivamente alle postazioni di controllo per il rilevamento della velocita' stazionate lungo la rete stradale, e quindi le disposizioni inerenti non si applicano per i dispositivi di rilevamento mobili destinati a misurare in maniera dinamica la velocita'; Decreta: Art. 1. 1. Le postazioni di controllo per il rilevamento della velocita' sulla rete stradale possono essere segnalate: a) con segnali stradali di indicazione, temporanei o permanenti, b) con segnali stradali luminosi a messaggio variabile, c) con dispositivi di segnalazione luminosi installati su veicoli. 2. I segnali stradali di indicazione di cui al comma 1, lettera a), devono essere realizzati con un pannello rettangolare, di dimensioni e colore di fondo propri del tipo di strada sul quale saranno installati. Sul pannello deve essere riportata l'iscrizione "controllo elettronico della velocita" ovvero "rilevamento elettronico della velocita", eventualmente integrata con il simbolo o la denominazione dell'organo di polizia stradale che attua il controllo. 3. I segnali stradali luminosi a messaggio variabile di cui al comma 1, lettera b), sono quelli gia' installati sulla rete stradale, ovvero quelli di successiva installazione, che hanno una architettura che consenta di riportare sugli stessi le medesime iscrizioni di cui al comma 2. 4. I dispositivi di segnalazione luminosi di cui al comma 1, lettera c), sono installati a bordo di veicoli in dotazione agli organi di polizia stradale o nella loro disponibilita'. Attraverso messaggi luminosi, anche variabili, sono riportate le iscrizioni di cui al comma 2. Se installati su autovetture le iscrizioni possono essere contenute su una sola riga nella forma sintetica: "controllo velocita" ovvero "rilevamento velocita". 5. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli articoli 77, 78, 79, 80, 81, 82, 124, 125 e 170 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Art. 2. 1. I segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocita', e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocita' locale predominante. La distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento della velocita' deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi; in particolare e' necessario che non vi siano tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento intersezioni stradali che comporterebbero la ripetizione del messaggio dopo le stesse, e comunque non superiore a quattro km. 2. I segnali stradali o i dispositivi di cui all'art. 1 forniscono informazione puntuale, pertanto non necessitano di ripetizione ne' di indicazione di "fine". Art. 3. 1. Le disposizioni degli articoli 1 e 2 non si applicano per i dispositivi di rilevamento della velocita' installati a bordo di veicoli per la misura della velocita' in maniera dinamica, ovvero "ad inseguimento". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 agosto 2007 Il Ministro dei trasporti Bianchi Il Ministro dell'interno Amato Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- Limite di velocità non visibile Si può presentare ricorso non solo se si può dimostrare che il cartello col limite di velocità era coperto (da vegetazione, da pannelli lasciati da un precedente cantiere eccetera), ma anche quando non è ripetuto a sinistra della carreggiata (su autostrade e superstrade, ciò è obbligatorio, per garantire la visibilità del limite anche a chi sta superando un camion. Controlli non visibili Dal 4 agosto 2007, il decreto Bianchi (Dl 117/07) impone che i controlli di velocità siano:-presegnalati (il cartello di preavviso del controllo deve trovarsi non più di quattro chilometri prima dell'apparecchio);-ben visibili (non sono stati precisati tutti i criteri di visibilità, ma è chiaro che comunque un apparecchio montato a bordo di un'auto-civetta ora è illegale).Se ciò non accade e si è in grado di dimostrarlo, si può presentare ricorso. Apparecchi che non misurano la velocità media Una parte del decreto Bianchi è stata interpretata da un avvocato romano nel senso che ora tutti gli apparecchi devono essere in grado di misurare anche la velocità media e non solo quella istantanea, come accaduto sinora. Nessun rilevatore, tranne il Tutor, è in grado di fare ciò. Se interpretata così, la norma sarebbe assurda, ma il testo effettivamente non è chiaro e lascia spazio a dubbi. LE PROCEDURE - Come presentare i ricorsi Entro 60 giorni da quando si riceve il verbale si può ricorrere:-al Prefetto;-al Giudice di pace.Il verbale contiene già le indicazioni fondamentali (e se non le contiene va fatto annullare).Se il motivo di ricorso non è complesso (mancanza di un segnale, notifica tardiva eccetera), è sufficiente rivolgersi al Prefetto; se invece si tratta di far valere una propria interpretazione, sembra più idonea la sede del Giudice di pace. Per arrivare alla sentenza, spesso occorre un anno.In caso di respingimento, il Prefetto è tenuto a raddoppiare la multa, il Giudice di pace no. In ogni caso, non è necessaria l'assistenza di un avvocato, anche se è consigliabile per chi non ha dimestichezza col diritto o comunque si trova in una situazione complessa da: 28.11.2007 – Guida ai ricorsi per le multe Scritto da - La redazione - il Novembre 28 2007 21:12:07 http://www.giudicedipace.it/programma/readarticle.php?article_id=337